30 maggio 2019

ISA 2018: definizione dei benefici applicabili per i diversi livelli di affidabilità fiscale

News per i clienti dello studio n. 78 del 30.05.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'art. 9-bis del DL 50/2017 ha istituito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni volti a sostituire progressivamente gli studi di settore e i parametri contabili. Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta: i) rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed; ii) esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente. In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all'applicazione degli ISA, possono essere riconosciuti determinati benefici. Il Provvedimento Agenzia delle Entrate 126200/2019, relativo al regime premiale degli ISA per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2018, ha definito i benefici applicabili in relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale, prevedendo, tra l'altro, per un livello di affidabilità almeno pari a 8: i) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA d'importo non superiore 50.000,00 euro annui, maturati nel 2019, e a 20.000,00 euro relativi a imposte dirette e IRAP, maturati nel 2018; ii) l'esonero dal visto di conformità sulla compensazione del credito IVA infrannuale, maturato nei primi tre trimestri del 2020, per crediti d'importo non superiore a 50.000,00 euro l'anno; iii) l'esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero della prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito IVA annuale per il 2019, o del credito IVA infrannuale maturato nei primi tre trimestri del 2020, per un importo fino a 50.000,00 euro all'anno. Nei casi di punteggi almeno pari a 9, i contribuenti sono esclusi: i) dall'applicazione della disciplina delle società di comodo; ii) dalla determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
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