24 gennaio 2019

La detrazione IRPEF del 19% non spetta per le spese di istruzioni non universitarie sostenute all’estero

News per i clienti dello studio n. 12 del 24.01.2019

La detrazione IRPEF del 19% non spetta per le spese di istruzioni non universitarie sostenute all’estero - News per i clienti dello studio n. 12 del 24.01.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con la risposta a interpello n. 158 del 28.12.2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione IRPEF delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado non spetta se la scuola è ubicata all’estero. L’art. 15, comma 1 lett. e-bis) del TUIR prevede, infatti, la detrazione IRPEF del 19%, entro determinati limiti, delle spese per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado, che appartengano al sistema nazionale di istruzione di cui all’art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62. L’agevolazione, dunque, è espressamente limitata alle spese sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”, come definito dall’art. 1, comma 1 della suddetta L. 62/2000, in base al quale il sistema nazionale di istruzione “è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”. Regole diverse, invece, sono previste per le spese relative alla frequenza di corsi di istruzione universitaria, ai sensi della precedente lett. e) dell’art. 15, comma 1 del TUIR. In tal caso, infatti, non essendo prevista dalla norma alcuna limitazione in relazione alle sole università italiane, la detrazione spetta anche per le spese di frequenza di corsi universitari all’estero. In particolare, ai fini della detrazione IRPEF del 19% delle spese per la frequenza all’estero di corsi universitari, la circ. Agenzia delle Entrate n. 18/2016 (§ 2.2) ha chiarito che occorre fare riferimento all’importo massimo stabilito dall’apposito decreto annuo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per: i) la frequenza di corsi di istruzione appartenenti alla medesima area disciplinare; ii) la zona geografica in cui ricade il domicilio fiscale del contribuente.
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