17 settembre 2019

La fatturazione elettronica nell’ambito delle prestazioni sanitarie

News per i clienti dello studio n. 117 del 17.09.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo proporLe una sintesi delle disposizioni relative alla fatturazione nell’ambito delle prestazioni sanitarie, ricordando che: i) per il 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono emettere fatture in formato elettronico ai sensi dell’art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, “con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria” (art. 10-bis del DL 119/2018, così come modificato dall’art. 1 co. 53 della L. 145/2018); ii) il divieto di emissione di fatture elettroniche mediante il Sistema di interscambio è esteso, sempre per l’anno 2019, anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis del DL 135/2018). Va ricordato che gli operatori sanitari possono emettere e-fattura mediante SdI con riferimento alle prestazioni non sanitarie, solo nel caso in cui esse non contengano elementi che consentano di desumere informazioni sullo stato di salute del paziente. Se l'oggetto della fattura riguarda, ad esempio, la degenza in una struttura sanitaria, il documento dovrà essere emesso, per il 2019, in formato cartaceo o in formato elettronico extra SdI. L'operatore sanitario potrebbe, quindi, procedere alla generazione di un documento informatico trasmettendolo, ad esempio, a mezzo PEC e non mediante il SdI. Per quanto concerne i soggetti non obbligati alla trasmissione dei dati al Sistema TS (logopedisti, podologi, ecc.), poiché la norma che ha esteso a tali figure professionali il divieto di fatturazione elettronica mediante SdI (per il 2019) è entrata in vigore il 13.2.2019, alcuni operatori potrebbero aver emesso fattura elettronica attraverso il SdI nel periodo antecedente a tale data. L'Agenzia delle Entrate ha reso noto che cancellerà i file che le sono pervenuti (e per i quali attualmente vige il divieto di emissione) in caso di mancata adesione al servizio di consultazione, ovvero al servizio di conservazione, da parte del cedente/prestatore.
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