15 gennaio 2020

Legge di bilancio 2020: modifiche apportate al Regime forfetario

News per i clienti dello studio n. 06 del 15.01.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) interviene significativamente sul regime forfetario introducendo, a partire dall’1 gennaio 2020, una nuova condizione di accesso, che si affianca al limite dei ricavi e dei compensi ragguagliati ad anno di 65.000 euro e che interessa i contribuenti che hanno sostenuto spese per lavoratori oltre un determinato limite. La legge di stabilità 2020 ha reintrodotto, infatti, con decorrenza 1 gennaio 2020, il requisito d’accesso relativo al sostenimento di spese per lavoro dipendente, strutturato in modo analogo a quello previsto fino al 2018, con l’incremento del previgente limite da 5.000 a 20.000 euro. La Legge di bilancio 2020 introduce, inoltre, una nuova causa di esclusione al regime forfetario per coloro che hanno percepito, nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/1986, eccedenti l’importo di 30.000 euro. Tale soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato. Si segnalano, inoltre, per i contribuenti in regime forfettario, altre tre importanti novità introdotte dalla Legge di bilancio 2020, vale a dire: i) l’introduzione di un credito di imposta per acquisto di beni strumentali nuovi, che ha sostituito il super e l’iper ammortamento; ii) la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento, prescritti dall’articolo 43, comma 1, del D.P.R. 600/1973, ossia al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, in caso di fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche; iii) il concorso del reddito soggetto ad imposta sostitutiva ai fini della valutazione dei requisiti reddituali per la fruibilità o la determinazione di deduzioni, detrazioni o altri benefici, anche non di natura fiscale. La L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) abroga, infine, l'imposta sostitutiva per ricavi e compensi fino a 100.000,00 euro, introdotta dall’art. 1 co. 17-22 della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019).
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