14 novembre 2018

Licenziamento illegittimo: sulla misura dell’indennità decide il giudice

News per i clienti dello studio n. 157 del 14.11.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con sentenza n. 194 del 08.11.2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 23/2015 in materia di indennità di licenziamento. Secondo quanto stabilito dal Giudice delle Leggi, la fissazione dell’indennizzo nelle modalità previste dall’articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2015 è anticostituzionale nella misura in cui individua, quale unico elemento per la determinazione del quantum spettante, l’anzianità lavorativa del dipendente licenziato. Per effetto di quanto previsto da tale sentenza, quindi, al dipendente spetta un risarcimento danni determinato di fatto dal giudice entro i limiti minimi e massimi previsti dal legislatore (in generale da 6 a 36 mesi). La determinazione dell’indennità, quindi, dovrà essere effettuata valutando il numero dei dipendenti, le dimensioni dell’attività, le condizioni, il comportamento delle parti e, tra le altre cose, l’anzianità di servizio. Agli effetti pratici, in caso di licenziamento, non dovranno essere più essere presi in considerazione gli indennizzi previsti dal D.Lgs. n. 23/2015 (previsti in generale in due annualità per ogni anno di anzianità di servizi) ma solamente i minimali ed i massimali di risarcimento previsti per le singole fattispecie. A fronte di tale incertezza, in assenza di un nuovo intervento legislativo, assume particolare rilievo, per entrambe le parti contro interessate, il tentativo di mediazione obbligatoria previsto nel caso di impugnazione del licenziamento illegittimo. Grazie a tale istituto le parti possono determinare una misura soddisfacente delle indennità dovute, rimessa altrimenti ad una valutazione del giudice.
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