16 novembre 2018

Novità del DL 23.10.2018 n. 119 in materia di dichiarazione integrativa speciale

News per i clienti dello studio n. 159 del 16.11.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con il DL 23.10.2018 n. 119, pubblicato sulla G.U. 23.10.2018 n. 247, è stato emanato il c.d. “decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2019” che prevede, tra le altre, alcune novità in materia di dichiarazione integrativa speciale. Viene previsto, infatti, che qualora il contribuente non abbia notizia di verifiche fiscali o di atti penali intraprese/emessi nei suoi confronti (questionari, accessi, inviti a comparire), costui potrà sanare violazioni fiscali commesse in merito alle annualità d’imposta dal 2013 al 2016 (lo sbarramento è la dichiarazione presentata sino al 31.10.2017), inerenti a imposte sui redditi, contributi previdenziali, addizionali, sostitutive, ritenute, IVA e IRAP. La dichiarazione integrativa speciale è utilizzabile, fermo restando il rispetto della doppia soglia dei 100.000 euro di imponibile complessivo e del 30% di quanto già dichiarato (salvo dichiarazione originaria con imponibile minore di 100.000 euro o in perdita, nel qual caso si può integrare fino a 30.000 euro), se sussistono i seguenti requisiti: i) il contribuente deve aver presentato le dichiarazioni fiscali per tutti gli anni dal 2013 al 2016; ii) la richiesta, quindi l’integrativa, non deve essere presentata dopo che il contribuente ha avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, inviti o questionari o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali, per violazione di norme tributarie”. In relazione al maggior imponibile dichiarato, per ciascun periodo d’imposta, verranno calcolate imposte sostitutive determinate applicando: i) un’aliquota del 20% sul maggior imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive sui redditi, dei contributi previdenziali e dell’IRAP; ii) un’aliquota del 20% ai fini delle maggiori ritenute; iii) un’aliquota media ai fini IVA (ove non sia possibile determinare l’aliquota media, l’imposta sostitutiva verrà determinata secondo l’aliquota ordinaria). L’integrativa, per la quale occorre attendere i provvedimenti attuativi, andrà presentata entro il 31.5.2019.
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