29 settembre 2020

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti

News per i clienti dello studio n. 130 del 29.09.2020

Obbligo di comunicazione del domicilio digitale di imprese e professionisti - News per i clienti dello studio n. 130 del 29.09.2020€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’art. 37 del DL 16.7.2020 n. 76, c.d. decreto “Semplificazioni”, come modificato in sede di conversione nella L. 11.9.2020 n. 120, ha introdotto sanzioni per le imprese e i professionisti che non comunicano il proprio domicilio digitale rispettivamente al Registro delle imprese e agli Ordini o Collegi di appartenenza, con l’obiettivo, tra gli altri, di favorire la semplificazione e una maggiore certezza delle comunicazioni telematiche tra imprese, professionisti e Pubbliche Amministrazioni. In particolare, l’art. 37 del DL76/2020 convertito ha disposto: i) l’obbligo per le imprese, in forma societaria e individuale, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale al Registro delle imprese entro l’1.10.2020; ii) l’obbligo per i professionisti, che non vi hanno già provveduto, di comunicare il proprio domicilio digitale all’Albo o elenco di appartenenza, al più tardi decorsi 30 giorni dalla diffida ad adempiere inviata dall’Ordine o Collegio di appartenenza. Le imprese individuali che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni, sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2194 c.c. (da 10,00 a 516,00 euro), in misura triplicata (quindi da 30,00 a 1.548,00 euro). Diversamente, le imprese costituite in forma societaria che non indicano il proprio domicilio digitale entro l’1.10.2020 sono sottoposte alla sanzione prevista dall’art. 2630 c.c. (da 103,00 a 1.032,00 euro), in misura raddoppiata (quindi da 206,00 a 2.064,00 euro). Sia le imprese che gli imprenditori individuali si vedranno assegnato d’ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale da parte del Registro delle imprese, per il ricevimento di comunicazioni e notifiche. In capo al professionista che non ha comunicato il proprio domicilio digitale, invece, il Collegio o Ordine di appartenenza invia una diffida ad adempiere entro 30 giorni e in caso di mancata ottemperanza alla diffida, commina la sanzione della sospensione dall’Albo o elenco fino a quando non sarà comunicato il domicilio.
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