23 gennaio 2019

Obbligo di fatturazione elettronica: alcune precisazioni

News per i clienti dello studio n. 11 del 23.01.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che nel corso del Videoforum del 15.1.2018 organizzato dal CNDCEC, l'Agenzia delle Entrate ha fornito risposta alle principali domande poste dai dottori commercialisti in merito agli obblighi di fatturazione elettronica decorrenti dall'1.1.2019. Tra le precisazioni fornite, si segnala che: i) i soggetti in regime forfetario o in regime di vantaggio possono conservare analogicamente i documenti ricevuti anche laddove avessero ricevuto la fattura elettronica via PEC, ad esempio perché il fornitore ne ha reperito l'indirizzo nel registro pubblico INI-PEC; ii) le autofatture emesse per operazioni di autoconsumo, per omaggi o per l'estrazione dei beni dal deposito IVA devono essere trasmesse al Sistema di Interscambio con l'indicazione del codice "TD1" (e non del codice "TD20", utilizzabile per le sole autofatture da regolarizzazione ex art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97); iii) le fatture attive in formato XML, per il primo semestre 2019, recano come "data del documento" quella del momento di effettuazione dell'operazione (art. 6 del DPR 633/72); iv) le fatture attive emesse uno degli ultimi giorni del mese di dicembre 2018 possono essere trasmesse al Sistema di Interscambio nei primi giorni del mese di gennaio 2019, senza che per questo siano applicate sanzioni (circ. Agenzia delle Entrate 13/2018).
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