11 settembre 2019

Omissioni per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille: remissione in bonis entro il prossimo 30 settembre 2019

News per i clienti dello studio n. 115 del 11.09.2019

Omissioni per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille: remissione in bonis entro il prossimo 30 settembre 2019 - News per i clienti dello studio n. 115 del 11.09.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, a decorrere dall’esercizio finanziario 2017, Il DPCM 7 luglio 2016 ha previsto una semplificazione degli adempimenti per l’ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF. In particolare, per effetto di tali semplificazioni, devono richiedere l’iscrizione nell’elenco dei potenziali beneficiari del 5 per mille solamente: i) gli enti neocostituiti; ii) i soggetti che non si sono iscritti in precedenza o che non sono stati inseriti nell’elenco permanente perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti. Diversamente, ai fini dell’accesso al beneficio del 5 per mille, gli enti che risultano iscritti nel suddetto elenco permanente non sono più tenuti a: i) presentare di nuovo la domanda di iscrizione e; ii) inviare la relativa dichiarazione sostitutiva per l’anno in corso. I soggetti che hanno fatto la richiesta di iscrizione per la prima volta nel 2019 avrebbero dovuto, inoltre, presentare, entro lo scorso 1 luglio 2019 (in quanto il 30 giugno 2019 cadeva di domenica), una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a mezzo della quale attestare i requisiti di ammissione all'elenco. Anche gli enti già iscritti nell’elenco avrebbero dovuto presentare la richiamata dichiarazione sostitutiva, sempre entro il termine dello scorso 1 luglio 2019, in caso di variazione del rappresentante legale. In ogni caso, viene riconosciuta ai predetti soggetti, la possibilità di procedere, entro il prossimo 30 settembre 2019, alla regolarizzazione delle domande di iscrizione e/o delle dichiarazioni sostitutive ai fini dell'ammissione al beneficio, aderendo all’istituto della remissione in bonis. In questi casi, l'accesso al beneficio è subordinato al versamento di una sanzione di 250 euro (codice tributo 8115), utilizzando il modello F24 Elide (Risoluzione 1.6.2018, n. 42/E).
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