26 giugno 2019

Passaggio tra regimi fiscali: criticità nella determinazione degli acconti d’imposta

News per i clienti dello studio n. 91 del 26.06.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, nel caso di passaggio tra regimi fiscali da un anno all'altro o in corso d'anno (laddove tale evenienza sia possibile), occorre domandarsi se gli acconti d'imposta siano, o meno, dovuti e, in caso affermativo, in quale misura. Sulla questione, non constano ad oggi interventi di fonte ufficiale e occorre quindi rifarsi ai principi generali. Al riguardo si ritiene che nel caso di passaggio in corso d'anno (per ipotesi, 2019) dal regime di vantaggio (ex DL 98/2011) a quello forfetario (ex L. 190/2014), si ritiene che gli acconti delle relative imposte sostitutive non vadano versati. Per quanto riguarda l'imposta sostitutiva del regime forfetario, nel 2019 il contribuente è, infatti, soggetto d'imposta per la prima volta e manca quindi una base storica di riferimento sulla quale computare l'acconto dovuto. Con riferimento, invece, all'imposta sostitutiva del regime di vantaggio, l'insussistenza, nel 2019, dell'obbligo di versamento del relativo acconto deriva dalla circostanza che, in tale anno, il contribuente non applica più tale regime. Come chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 140/2019, infatti, per l'intero anno in cui avviene il transito (cioè, nel nostro caso, per tutto il 2019), il reddito imponibile è determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Di fatto, quindi, nel 2019 il contribuente non è più soggetto passivo dell'imposta sostitutiva del regime di vantaggio.
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