28 aprile 2021

Plusvalenze immobiliari: rientrano tra le spese “incrementative” deducibili anche quelle recuperate con il superbonus

News per i clienti dello studio n. 45 del 28.04.2021

Plusvalenze immobiliari: rientrano tra le spese “incrementative” deducibili anche quelle recuperate con il superbonus - News per i clienti dello studio n. 45 del 28.04.2021€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, secondo quanto chiarito dalla risposta interpello Agenzia delle Entrate 24.3.2021 n. 204, le spese condominiali sostenute pro quota per interventi di miglioramento sismico e le spese sostenute dal singolo condomino per la sostituzione dei serramenti interni alla propria unità immobiliare costituiscono spese incrementative di cui è possibile tener conto in sede di determinazione della plusvalenza imponibile ex art. 68 del TUIR. Inoltre, in caso di cessione "infraquinquennale" dell'unità immobiliare rilevante ai fini dell'art. 67 co. 1 lett. b) del TUIR, tali costi riducono la plusvalenza imponibile a nulla rilevando che relativamente a dette spese si sia potuto beneficiare del superbonus al 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020, nella forma di detrazione dall'IRPEF lorda, oppure anche nelle forme opzionali dello sconto sul corrispettivo o della cessione del credito di imposta ex art. 121 del DL 34/2020. Sul punto, si richiama la sentenza Cass. 22.6.2018 n. 16538 che distingue tra spese incrementative (ossia quelle che aumentano il valore dell'immobile) e quelle di mera gestione del bene. Nel caso di specie, le spese legate ai lavori edilizi in argomento costituiscono spese incrementative e, pertanto, possono essere defalcate nel calcolo della plusvalenza imponibile (corrispettivo incassato meno costi sostenuti), indipendentemente dal fatto che la detrazione si sia trasformata in un mancato pagamento (optando per lo sconto in fattura) o in denaro (optando per la cessione del credito).
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