13 novembre 2018

Premi di risultato: in assenza di performance, il datore di lavoro recupera l’imposta non versata

News per i clienti dello studio n. 156 del 13.11.2018

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con la risoluzione n. 78/E del 19.10.2018 ha fornito alcune precisazioni in relazione all’applicazione dei premi di risultato, specificando che qualora al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei termini previsti e il datore di lavoro abbia erogato il premio applicando il regime agevolativo, questo sarà tenuto al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale. Segnaliamo che la precedente circolare n. 5/E del 29.03.2018, fornisce alcuni chiarimenti rispetto alle novità introdotte nel 2017-2018 con riferimento alla disciplina dei premi di produttività, facendo salve le precisazioni precedentemente fornite con la circolare n. 28/E del 16.06.2016. Con riferimento alla definizione di una nuova soglia reddituale ad opera della legge n. 232/2016 (da 50.000 a 80.000 euro), l’Agenzia delle Entrate precisa che il nuovo limite di reddito si applica ai premi di risultato erogati nel 2017, anche se maturati precedentemente o erogati in virtù di contratti già stipulati. Il limite reddituale, per i beneficiari delle agevolazioni previste per il rientro dei lavoratori in Italia, dovrà essere calcolato con riferimento all’importo effettivamente percepito. Circa le modifiche apportate ai benefici riconosciuti in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro, la circolare considera applicabile la nuova agevolazione anche con riferimento ai contratti stipulati precedentemente alla data di entrata in vigore del DL n. 50/2017 (avvenuta il 24.04.2017) e appositamente modificati/integrati. Alla luce delle disposizioni attualmente vigenti, l’incentivo consente ai lavoratori di poter fruire: i) di una tassazione agevolata sui premi di produttività sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali, pari al 10% nel limite di 3.000 euro; ii) la detassazione totale per i beni in natura / servizi offerti al lavoratore (partecipazioni azionarie, contributi di previdenza ed assistenza sanitaria non soffrono del massimale di 3.000 euro); iii) uno sgravio contributivo sulle somme corrisposte a titolo di premio.
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