27 ottobre 2020

Prestazioni dei chiropratici: condizioni per applicare il regime di esenzione IVA

News per i clienti dello studio n. 143 del 27.10.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, ai fini del riconoscimento dell'esenzione IVA alla prestazione di cura alla persona resa da un chiropratico, secondo la Cassazione, sentenza .21108 del 2.10.2020 occorre accertare che: i) le prestazioni rese dal soggetto passivo siano di natura sanitaria; ii) il soggetto passivo sia munito di formazione somministrata da istituti d’insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale; iii) l’attività sia qualitativamente sufficiente a offrire la cura della persona. Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha richiamato, tra l'altro: i) i precedenti in materia secondo cui non spetterebbe l'esenzione IVA ex art. 10 co. 1 n. 18 del DPR 633/72 alle prestazioni effettuate dai chiropratici, in quanto le stesse non possono essere comprese tra quelle sanitarie (es. Cass. 22.3.2019 n. 8145 e 28.10.2014 n. 22814); ii) la sentenza della Corte di Giustizia 27.6.2019 causa C-597/17 che ha ammesso, invece, la possibilità di riconoscere l'esenzione IVA alle prestazioni rese anche dai chiropratici.
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