12 marzo 2019

Regole per l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2018

News per i clienti dello studio n. 38 del 12.03.2019

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l'eccedenza di IVA detraibile del 2018, risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2019 (da presentarsi entro la fine del prossimo mese di aprile), può essere “utilizzata in compensazione” dal soggetto passivo ricorrendo alle seguenti modalità: i) impiegando il credito in detrazione rispetto all'imposta a debito emergente dalle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo (compensazione "verticale"); ii) compensando l'ammontare con altre imposte, contributi e altre somme dovute, mediante Modello F24 (compensazione "orizzontale" ex art. 17 del DLgs. 241/97). La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale fino all’importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile. Diversamente, se il credito da compensare è di importo superiore a 5.000 euro annui: i) vi è l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (o la sottoscrizione da parte dell'organo di revisione legale dei conti); ii) la compensazione è ammessa solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. In ogni caso, ai fini della compensazione, devono essere utilizzati esclusivamente i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (art. 37 co. 49-bis del DL 223/2006, come modificato dall'art. 3 del DL 50/2017), a prescindere dall’entità del credito IVA da utilizzare in compensazione. Si rammenta, infine, che per controllare l'utilizzo dei crediti, l'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione dei modelli F24 contenenti compensazioni che presentano profili di rischio (art. 37 co. 49-ter del DL 223/2006, conv. L. 248/2006, introdotto dalla L. 205/2017). I criteri e le modalità di attuazione della suddetta disciplina sono stati stabiliti dal provv. Agenzia delle Entrate 28.8.2018 n. 195385 e si applicano dal 29.10.2018.
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