20 marzo 2019
Ricerca e sviluppo: il credito non può essere ceduto a terzi
News per i clienti dello studio n. 43 del 20.03.2019
Ricerca e sviluppo: il credito non può essere ceduto a terzi - News per i clienti dello studio n. 43 del 20.03.2019 | € 3,00 + IVA |
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con interpello n. 72 del 08.03.2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcune importanti precisazioni in relazione alla fruizione del credito d’imposta previsto in materia di investimenti in progetti di ricerca e sviluppo. Ci si riferisce, in particolare, all’agevolazione che consente di vedersi attribuito un credito pari al 25% / 50% delle spese agevolate, tra cui ricordiamo le seguenti: spese per il personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, con start-up e PMI innovative per il diretto svolgimento di attività di ricerca, quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, competenze tecniche e privative industriali, materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati in attività di R&S. Con l’interpello n. 72 del 08.03.2019 l’Agenzia delle Entrate ha trattato il caso di una società che ha maturato un credito d’imposta R&S nell’anno 2016 che, a causa della ridotta operatività commerciale, chiede di poter cedere a terzi. L’Agenzia evidenzia che il credito, non potendo essere chiesto a rimborso, non può essere ceduto ai sensi dell’articolo 43-bis del DPR n. 602/73. Le residue ipotesi di trasferimento del credito possono essere individuate nella fattispecie che prevedono la confusione di diritti ed obblighi di diversi soggetti giuridici, come avviene nel caso di fusione, successione per decesso dell’imprenditore, scissione e cessione del ramo d’azienda (che ha generato il credito). A tal proposito si specifica che il credito non può essere utilizzato nemmeno tramite accollo e compensazione dei debiti fiscali altrui (come chiarito nella precedente prassi dell’Agenzia delle Entrate).
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