8 maggio 2023

Rimborsi chilometrici riconosciuti ai rider: esclusi dal reddito di lavoro dipendente

News per i clienti dello studio n. 47 del 08.05.2023

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, con risposta a interpello 11.4.2023 n. 290, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che il rimborso chilometrico, determinato secondo specifici criteri, spettante ai rider che utilizzano il mezzo proprio, anziché quello aziendale, per l'espletamento dell'attività lavorativa, possa considerarsi riferibile a costi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e, pertanto, non sia imponibile, ai fini IRPEF, quale reddito di lavoro dipendente in capo ai beneficiari. Nel caso di specie, il rimborso chilometrico: i) spetta ai rider che, su richiesta aziendale, utilizzano il proprio veicolo durante il turno per l'esecuzione delle consegne; ii) è riconosciuto a copertura integrale e forfetaria di tutti i costi sostenuti (es. carburante/energia, manutenzione del veicolo, ecc.) ed è calcolato automaticamente dalla società in base al percorso tramite Google Maps e non è soggetto a contribuzione previdenziale; iii) è parametrato alla tipologia del mezzo utilizzato (auto, scooter, bicicletta) ed è riferito ai chilometri calcolati attraverso l'apposita App aziendale, impostata sul percorso più breve per raggiungere il punto consegna.
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