12 giugno 2019

Rivalutazione costo fiscale dei terreni e partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2019: perizia e imposta sostitutiva entro il 1 luglio 2019

News per i clienti dello studio n. 85 del 12.06.2019

Rivalutazione costo fiscale dei terreni e partecipazioni posseduti al 1 gennaio 2019: perizia e imposta sostitutiva entro il 1 luglio 2019 - News per i clienti dello studio n. 85 del 12.06.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che, la legge di bilancio 2019, in vigore dall’1.1.2019, ha nuovamente riaperto i termini per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (edificabili o agricoli) e delle partecipazioni in società non quotate posseduti, al di fuori del regime d’impresa, alla data dell’1.1.2019, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, ex art. 67 co. 1 lett. a) - c-bis), del TUIR, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso. A tal fine, entro il prossimo 1.7.2019 (perché l’originaria scadenza del 30.6.2019 cade di domenica) è necessario che: i) un professionista abilitato (es. dottore commercialista, geometra, ingegnere, ecc.) rediga e asseveri la perizia di stima delle partecipazioni o del terreno; ii) il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva prevista per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. A questo proposito, si segnala che, la legge di bilancio 2019 ha incrementato l’aliquota dell’imposta sostitutiva rispetto a quella unica dell’8%, in vigore fino al 2018. Sono state previste, infatti, le seguenti aliquote: i) 11% per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano qualificate alla data del 1° gennaio 2019; ii) 10%, per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni che risultano non qualificate alla data del 1° gennaio 2019; iii) il 10%, per la rideterminazione del costo fiscale dei terreni (agricoli o edificabili). La facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni e dei terreni è riconosciuta anche nell’ipotesi di precedente fruizione di analoghe disposizioni agevolative, ovvero anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima (del terreno o della partecipazione) riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Ricordiamo, infine, che, secondo quanto chiarito dalle circ. Agenzia delle Entrate 24.10.2011 n. 47 e C.M. 4.8.2004 n. 35, il perfezionamento della rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (o dei terreni) è un'opzione definitiva del contribuente che l'ha posta in essere. Conseguentemente, ad avviso dell’agenzia, il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta pagata ed è tenuto a completare il versamento rateale anche quando, ad esempio, in sede di determinazione delle plusvalenze realizzate, non si sia tenuto conto del valore rideterminato.
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