16 aprile 2019

Saldo e stralcio delle cartelle: domanda entro il prossimo 30 aprile 2019

News per i clienti dello studio n. 57 del 16.04.2019

Saldo e stralcio delle cartelle: domanda entro il prossimo 30 aprile 2019 - News per i clienti dello studio n. 57 del 16.04.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, la Legge di bilancio 2019 ha introdotto una sanatoria dei ruoli derivanti da omesso versamento di imposte e contributi dichiarati, circoscritta ai carichi trasmessi agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2017, derivanti da tributi dichiarati e non versati emergenti dalla liquidazione automatica della dichiarazione, ex artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 (c.d. Saldo e stralcio). Deve trattarsi di debiti di persone fisiche: i) che presentano un indice ISEE su base familiare non superiore a 20.000,00 euro; ii) oppure per le quali è stata aperta la procedura di liquidazione di cui all’art. 14-ter della L. 27.1.2012 n. 3. Lo stralcio del debito consente di pagare la cartella di pagamento con stralcio intero di sanzioni e interessi di mora (art. 30 del DPR 602/73), corrispondendo: i) il 16% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è minore di 8.500 euro; ii) il 20% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 8.500 e 12.500 euro; iii) il 35% dell'imposta e altri interessi se l'ISEE è compreso tra 12.500 e 20.000 euro. La procedura inizia con la domanda da presentare, entro il 30.4.2019, a cura del debitore, in cui si manifesta la volontà di definire e si indicano i carichi che possono rientrare nella sanatoria (la definizione può essere quindi parziale). La presentazione dell’istanza potrà avvenire tramite: i) consegna presso gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (dalle istruzioni emerge che la consegna può avvenire agli sportelli presenti sul territorio nazionale, dunque non sembra necessario recarsi presso il luogo del domicilio fiscale); ii) invio mediante posta elettronica certificata, agli indirizzi indicati nel modello (questa forma di invio è riservata ai debitori che possiedono un indirizzo PEC; la trasmissione, previo conferimento della delega, può avvenire tramite la PEC del professionista); iii) trasmissione tramite il servizio web “Fai DA. Te”, utilizzabile altresì da coloro i quali non hanno le credenziali per accedere ai servizi di Agenzia delle Entrate-Riscossione. Entro il 31.10.2019, Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica la liquidazione degli importi dovuti, oppure il diniego qualora le somme indicate dal contribuente nell'istanza non rientrino nella definizione.
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