1 dicembre 2021
Somme corrisposte all'ex convivente per spese di alloggio non deducibili
News per i clienti dello studio n. 126 del 01.12.2021
Somme corrisposte all'ex convivente per spese di alloggio non deducibili - News per i clienti dello studio n. 126 del 01.12.2021 | € 3,00 + IVA |
Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che l’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 657, pubblicata il 5.10.2021, ha affermato che non sono oneri deducibili le somme corrisposte a favore dell'ex convivente a titolo di contributo per il pagamento del canone di locazione, benchè si tratti di somme dovute sulla base di un provvedimento emesso dal Tribunale, poiché l'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR ha natura agevolativa e, quindi, non può applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli espressamente contemplati. L'art. 10 co. 1 lett. c) del TUIR prevede la deducibilità delle somme versate a seguito di un provvedimento del giudice, pronunciato in caso di scioglimento o annullamento del matrimonio o, comunque, di cessazione dei suoi effetti civili. Pertanto, premesso che l'art. 1 co. 20 della L. 76/2016 ha equiparato al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello conseguente alle unioni civili, che però possono riguardare solo persone dello stesso sesso, l'Agenzia delle Entrate ha escluso la deducibilità delle somme che l'ex convivente corrisponde per contribuire al pagamento delle spese di locazione e condominiali, in considerazione del fatto che il vincolo giuridico derivante dal matrimonio non è equiparato al vincolo conseguente alle "convivenze di fatto".
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