6 giugno 2019

Spese di istruzione non universitarie detraibili sino a 800,00 euro ma a decorrere dall’anno 2019

News per i clienti dello studio n. 82 del 06.06.2019

Spese di istruzione non universitarie detraibili sino a 800,00 euro ma a decorrere dall’anno 2019 - News per i clienti dello studio n. 82 del 06.06.2019€ 3,00

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Gentile cliente, con la presente desideriamo ricordarLe che la legge di stabilità 2017 ha potenziato la detrazione IRPEF del 19% (lett. e-bis dell’art. 15 co. 1 del TUIR) che spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza: i) delle scuole dell’infanzia (“vecchi” asili); ii) del primo ciclo di istruzione, cioè delle scuole primarie (“vecchie” elementari) e delle scuole secondarie di primo grado (“vecchie” medie); iii) delle scuole secondarie di secondo grado (“vecchie” superiori). In relazione a ciascuno alunno o studente, la detrazione IRPEF del 19%, da ripartire tra gli aventi diritto, si applica per il 2019 (modello redditi 2020 e 730/2020) su un importo annuo non superiore a 800 euro. Conseguentemente, a decorrere dal corrente periodo d’imposta la detrazione massima ottenibile per ciascun alunno è pari a 152 euro (19% di 800). In relazione all'ambito applicativo della detrazione IRPEF, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che vi rientrano: i) le tasse (es. di iscrizione e di frequenza); ii) i contributi obbligatori (es. spesa per la mensa scolastica, anche quando il servizio di mensa sia reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola); iii) le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l'assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola; iv) le gite scolastiche, per l'assicurazione della scuola e ogni altro contributo scolastico finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto (es. corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza). Si precisa infine che la detrazione relativa alle spese di istruzione non universitaria non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies), Tuir, relativa alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione (L. 62/2000) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e universitaria e all’ampliamento dell’offerta formativa. Tale incumulabilità deve essere riferita al singolo alunno.
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