21 maggio 2020

Termine emissione della fattura: inapplicabile la sospensione al primo giorno lavorativo anche se il dodicesimo giorno è festivo

News per i clienti dello studio n. 80 del 21.05.2020

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Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che la fattura "immediata", analogica o cartacea, deve: i) essere emessa entro dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione così come determinata dall'art. 6 del DPR 633/72 (art. 21 co. 4 del DPR 633/72) e; ii) contenere la data di effettuazione dell'operazione, qualora sia diversa da quella di emissione (art. 21 co. 2 lett. g-bis) del DPR 633/72). Con la risposta interpello 14.5.2020 n. 129, l’Agenzia delle entrate ha recentemente chiarito che l'obbligo di emissione della fattura non rientra fra gli adempimenti di cui all'art. 7 co. 1 lett. h) del DL 70/2011, in base al quale possono essere rinviati al primo giorno lavorativo successivo i versamenti e gli adempimenti previsti da norme riguardanti l'Amministrazione finanziaria "che scadono il sabato o in un giorno festivo". La fattura costituisce, infatti, un documento destinato "alla controparte contrattuale", atteso che il suo possesso rappresenta un elemento indispensabile affinché possa essere esercitato il diritto alla detrazione dell'IVA da parte del cessionario o committente. La disposizione che consente il differimento degli adempimenti qualora il relativo termine scada in un giorno festivo è applicabile nel caso in cui questi debbano essere posti in essere esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, però, l'emissione della fattura interessa anche una terza parte, per la quale la tempestiva ricezione del documento assume rilevanza. In sintesi, qualora la trasmissione di una fattura "immediata" al SdI sia avvenuta a tredici giorni dall'effettuazione dell'operazione (oltre il termine stabilito dall'art. 21 co. 4 del DPR 633/72), dovrà applicarsi la sanzione di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97, benché in misura fissa (da 250,00 a 2.000,00 euro), in considerazione del fatto che l'emissione è comunque avvenuta entro il termine per la liquidazione del tributo.
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