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20 gennaio 2012
Brevi note sulla transazione fiscale alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n.22931 del 12.10.2011
Focus N. 2 del 20.01.2012 a cura di Avv. Alberto Roda e Avv. Antonio Lopa - pag. 18
| Brevi note sulla transazione fiscale alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione n.22931 del 12.10.2011 - Focus N. 2 del 20.01.2012 a cura di Avv. Alberto Roda e Avv. Antonio Lopa - pag. 18 | € 10,00 |
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L’art.182 ter L.F., nella sua formulazione attuale ( ), prevede – per quanto interessa il ristretto oggetto di questa nota – che “Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi amministrati dalle agenzie fiscali e dei relativi accessori, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, limitatamente alla quota di debito avente natura chirografaria anche se non iscritti a ruolo, ad eccezione dei tributi costituenti risorse proprie dell'Unione europea; con riguardo all'imposta sul valore aggiunto ed alle ritenute operate e non versate, la proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole”.
I commi successivi al primo, sopra riportato, riguardano, rispettivamente: (i) specifiche e precise norme di natura procedimentale, concernenti il deposito della domanda di transazione fiscale, la certificazione dei debiti tributari, la liquidazione delle pretese tributarie e le modalità di adesione o di diniego, da parte del Fisco, alla proposta di transazione fiscale inserita nell’ambito del concordato preventivo (commi dal secondo al quinto); (ii) la regolamentazione della proposta di transazione fiscale nell’ambito del diverso procedimento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182 bis L.F. (commi sesto e settimo). Nel presente scritto si concentrerà l’attenzione su due quesiti fondamentali relativi (i) alla obbligatorietà del ricorso dell’istituto della transazione fiscale nel concordato preventivo dal punto di vista processuale e (ii) alla obbligatorietà o facoltatività dei contenuti precettivi della norma, nell’ambito della graduazione dei crediti nel concordato preventivo, alla luce delle statuizioni recentemente espresse dalla nota sentenza della Corte di Cassazione numero 22931 del 12.10.2011. Non saranno invece oggetto di disamina gli aspetti squisitamente procedimentali dell’istituto e l’ipotesi dell’innesto della transazione fiscale nell’ambito del diverso procedimento degli accordi di ristrutturazione.
I commi successivi al primo, sopra riportato, riguardano, rispettivamente: (i) specifiche e precise norme di natura procedimentale, concernenti il deposito della domanda di transazione fiscale, la certificazione dei debiti tributari, la liquidazione delle pretese tributarie e le modalità di adesione o di diniego, da parte del Fisco, alla proposta di transazione fiscale inserita nell’ambito del concordato preventivo (commi dal secondo al quinto); (ii) la regolamentazione della proposta di transazione fiscale nell’ambito del diverso procedimento dell’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art.182 bis L.F. (commi sesto e settimo). Nel presente scritto si concentrerà l’attenzione su due quesiti fondamentali relativi (i) alla obbligatorietà del ricorso dell’istituto della transazione fiscale nel concordato preventivo dal punto di vista processuale e (ii) alla obbligatorietà o facoltatività dei contenuti precettivi della norma, nell’ambito della graduazione dei crediti nel concordato preventivo, alla luce delle statuizioni recentemente espresse dalla nota sentenza della Corte di Cassazione numero 22931 del 12.10.2011. Non saranno invece oggetto di disamina gli aspetti squisitamente procedimentali dell’istituto e l’ipotesi dell’innesto della transazione fiscale nell’ambito del diverso procedimento degli accordi di ristrutturazione.
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