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4 novembre 2011

L’IVA comunitaria nelle operazioni triangolari con lavorazioni

Focus N. 38 del 04.11.2011 a cura di Giovanni Zangrilli - pag. 32

L’IVA comunitaria nelle operazioni triangolari con lavorazioni - Focus N. 38 del 04.11.2011 a cura di Giovanni Zangrilli - pag. 32€ 10,00

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Le operazioni triangolari comunitarie con lavorazione, che in questa sede si vogliono analizzare, non sono quelle “classiche” rappresentate da cessioni di beni in cui intervengono tre diversi operatori cedenti e/o cessionari dei beni stessi, bensì quelle transazioni in ambito Ue nelle quali i beni che ne formano l’oggetto vengono sottoposti a lavorazione, da parte di un soggetto diverso dal cedente o dal cessionario, ovvero dal committente, prima di essere trasferiti a destinazione. La direttiva 95/7/CE, nel modificare la direttiva 77/388/CEE, ha, tra l'altro, escluso dalla nozione di operazione assimilata a cessione intracomunitaria e ad acquisto intracomunitario la consegna di beni sottoposti a lavorazione in dipendenza di contratti d'opera, appalto e simili, con l'utilizzo in tutto o in parte di materie prime o beni spediti o, comunque, forniti dal committente o da terzi per suo conto. Dette operazioni, pertanto, sono adesso da qualificare come prestazioni di servizi. In forza dell’entrata in vigore della legge n. 28 del 18 febbraio 1997, di recepimento della precitata Direttiva, e del decreto legislativo n.18 dell’11 febbraio 2010: (i) tutte le lavorazioni comunitarie su beni mobili risultano ora, quindi, ricondotte ad un’unica fattispecie; (ii) è stato individuato un unico criterio di territorialità che, in deroga a quanto prima disposto dall’art. 7, comma 4, lett. b), del DPR n.633/72, attribuisce rilevanza, per la generalità delle prestazioni di servizi su beni mobili materiali rese a soggetti passivi, alla localizzazione del committente. Previsione questa poi confermata dalla Direttiva n. 2008/Ce del Consiglio del 12 febbraio 2008, cosiddetta “Direttiva Servizi”. Si ricorda altresì che: (i) affinché una lavorazione sia considerata prestazione di servizi comunitari, non occorre più la sussistenza del requisito, prima invece al riguardo espressamente previsto, che il bene al termine della lavorazione esca dal paese in cui la stessa è stata effettuata; (ii) che le prestazioni di servizi intracomunitari, alla luce delle novità apportate dal D.LGS n. 18/10, non concorrono più alla formazione e alla determinazione del plafond, stante la soppressione dei commi 4-bis, 5 e 6, dell’art. 40 del DL n. 331/93, in quanto incompatibili con le nuove regole dettate dalla precitata Direttiva Servizi.

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Categorie:Legge Comunitaria - Intrastat - Territorialità
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