18 maggio 2012
Incertezza normativa e sanzioni tributarie
Il Fatto e il Diritto n. 19 del 18.05.2012 a cura di Valeria Fusconi
In ambito fiscale, le sanzioni amministrative sono applicabili anche se la circolare esplicativa della la norma tributaria violata dal contribuente è intervenuta solo successivamente. Con la sentenza n. 6259 del 20.04.2012 qui annotata, la Corte di Cassazione chiarisce che l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa deve essere riferibile non già ad un generico contribuente, o a quei contribuenti che, per la loro perizia professionale, sono capaci di interpretazione normativa qualificata (studiosi della materia, professionisti legali, operatori giuridici di elevato livello professionale etc…) e, tanto meno, dipendenti degli uffici finanziari, bensì al giudice, unico soggetto dell’ordinamento cui è attribuito il potere-dovere di accertare la ragionevolezza di una determinata interpretazione. Solo pochi giorni prima (Cass. n. 5324 del 03.04.2012), lo stesso giudice di legittimità, in tema di agevolazioni fiscali previste per il Mezzogiorno e della relativa normativa oggetto di reiterate proroghe, aveva avuto modo di osservare come tale “normale successione di leggi, non infrequente nella decretazione d’urgenza e nella legislazione fiscale” non costituisca incertezza normativa, tale da costituire causa di esenzione del contribuente dalla responsabilità amministrativa tributaria che, invece, postula “una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull’oggetto e sui destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa”. La questione dell’errore di diritto o, meglio, dell’errore sulla norma tributaria è contemplata non solo nelle singole leggi d’imposta, ma nel testo delle sanzioni tributarie (art. 6, co. 2, d. lgs. n. 472/1997), nel processo tributario (art. 8 d. lgs. n. 546/1992) e, ovviamente, nello Statuto dei Diritti del Contribuente (art. 10, co. 3, Legge n. 212/2000) e deve ritenersi sussistente, alla luce della recente e qualificata giurisprudenza, “quando la disciplina normativa della cui applicazione si tratta, “si articoli in una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per l’equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione e gravando sul contribuente l’onere di allegare la ricorrenza di siffatti elementi di confusione”.
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