4 marzo 2011

Antiriciclaggio: pubblicati gli indici di anomalia per operatori NON finanziari

Memory n. 103 del 04.03.2011 a cura di Laura Zanolin

Con decreto del 17 febbraio 2011, pubblicato sulla G.U. n. 48 del 28.02.2011, il Ministro dell'Interno ha provveduto ad individuare gli “indicatori di anomalia” per il riconoscimento e la segnalazione di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo per i soggetti definiti come “operatori non finanziari”, ossia per quei soggetti già individuati dall’art. 10 del D.Lgs. 231/2007, istitutivo delle norma antiriciclaggio, che erano ancora privi di detti indicatori. Si ricorda, infatti, che per i professionisti e per gli intermediari finanziari detti indici erano già stati resi noti. In particolare, gli “operatori non finanziari” sono i soggetti esercenti di una serie di attività individuate dalla normativa quali, a titolo esemplificativo, recupero crediti per conto terzi, agenzie di mediazione immobiliare, trasporto di denaro contante, titoli e valori, gestione di case da gioco autorizzate, offerta di giochi e scommesse telematici o via Internet, attività commerciali come import/export di oro, fabbricazione ed export di preziosi, esercizio di case d'asta e gallerie d'arte, compravendita di cose antiche. Come noto, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette è rivolto all'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (Uif), la quale può sospenderne l'esecuzione dell’operazione segnalata; l’obbligo di segnalazione per gli operatori non finanziari è vigente già dal 29 dicembre 2007, data di entrata in vigore del citato decreto 231/2007. Inoltre, per detti soggetti, è dovuta la sola segnalazione, mentre è escluso l’obbligo dell'adeguata verifica e della registrazione delle operazioni e della clientela. Si evidenzia, infine, che dal prossimo maggio i soggetti tenuti all’obbligo di segnalazione di operazioni sospette ai fini dell’antiriciclaggio dovranno provvedere a detti scambi informativi esclusivamente tramite modalità telematica, per cui si ritiene che anche gli operatori non finanziari dovranno procedere in tal senso alle segnalazioni.
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