13 maggio 2015

Imposta sostitutiva sui finanziamenti – qualifica di costo pluriennale – deducibilità per competenza

Daily news n. 97 del 13.05.2015 a cura di Fabio Carrirolo

Secondo il recente orientamento della Corte di Cassazione - sentenza n. 3770 del 25.2.2015 - il costo sostenuto dal contribuente in virtù di un finanziamento e rappresentato dalla traslazione economica dell'imposta sostitutiva, di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973, non va qualificato come imposta, bensì come parte del corrispettivo del finanziamento, deducibile secondo il criterio di competenza a norma dell'art. 108 terzo comma del TUIR, ovvero nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio. Tale imposta è sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative applicata in ragione dello 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti relativi a operazioni di credito a medio e lungo termine [art. 15, D.P.R. n. 601/1973] e ad altre tipologie di operazioni di credito [art. 16, D.P.R. n. 601/1973]
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