27 aprile 2012

Le dichiarazioni d’intento dopo le modifiche apportate dal decreto sviluppo e il principio del favor rei

Daily news N. 123 del 27.04.2012 a cura di Alessandro Borghese

L’art. 2, co. 4, del D.L. 16/2012, modifica la disposizione normativa relativa al termine di comunicazione delle dichiarazioni d’intento ricevute (art. 1, co. 1, lett. c), del D.L. n. 746/83), disponendo che la comunicazione non deve essere più presentata entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d’intento, bensì “entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta”. Per effetto di tale modifica l’obbligo di comunicazione non decorre dalla data in cui la dichiarazione d’intento è ricevuta, ma dal momento in cui, a seguito di tale dichiarazione, il soggetto (fornitore) pone in essere operazioni senza applicazione del tributo. Verificata tale condizione, la comunicazione deve essere inviata entro il termine previsto per la liquidazione dell’Iva riferita al mese o trimestre di effettuazione delle operazioni non imponibili, ai sensi dell’art. 8, lett. c), del DPR 633/72. Conseguentemente, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d’intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l’obbligo di comunicazione non sussiste. Diretta conseguenza del descritto nuovo quadro normativo è il venire meno della fattispecie sanzionatoria collegata alla mancata comunicazione della dichiarazione, pur in assenza di operazioni effettuate senza applicazione dell’Iva (da euro 258 a euro 2.065, come precisato dalla C.M. n. 41/E/2005).
Categorie:Adempimenti  –  Modelli fiscali e dichiarativi  –  Sanzioni
Le prossime Videoconferenze