3 dicembre 2012
Perdite su crediti di modesto ammontare
Daily news N. 340 del 03.12.2012 a cura di Luca Fornero
Come già evidenziato in alcuni nostri precedenti interventi, l’art. 33 co. 5 del DL 83/2012 (conv. L. 134/2012), c.d. “decreto crescita e sviluppo”, ha ampliato le ipotesi di deducibilità automatica delle perdite su crediti (si vedano nostre Daily News 247 del 12.09.2012, Memory n.322 del 02.08.2012, Memory n. 425 del 29.10.12 e Focus n.40 del 07.11.2012). Le modifiche interessano: (i) sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati; (ii) sia le perdite relative a crediti vantati nei confronti di debitori non assoggettati a procedure concorsuali e istituti assimilati. In particolare, per i crediti vantati verso debitori assoggettati a procedure concorsuali, viene consentita la deducibilità immediata delle perdite generatesi per effetto dell’omologazione, da parte del Tribunale, di un ac¬cordo di ristrutturazione dei debiti. Relativamente ai crediti vantati nei confronti degli altri debitori, la perdita è automaticamente deducibile quando il credito è di modesta entità ed è decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza del pagamento o, in alternativa, il diritto alla riscossione è prescritto. Una fattispecie specifica è stata, infine, prevista per i soggetti IAS compliant, nei confronti dei quali gli elementi certi e precisi sussistono anche in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi. Le suddette modifiche non sono state coordinate con la normativa IVA, con la conseguenza che, ad oggi, non appare chiaro se, a fronte della deduzione del costo al verificarsi delle nuove casistiche, sia legittimo lo storno del debito IVA tramite l’emissione di una nota di credito.
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