17 gennaio 2013
Riaddebito di servizi con IVA in parte non detraibile
Daily news N. 16 del 17.01.2013 a cura di Elena Spagnol
Il riaddebito di servizi, sotto il profilo giuridico, rientra nella fattispecie del mandato senza rappresentanza di cui all’art. 1705 c.c. che, pur determinando sotto il profilo formale due passaggi, identifica sotto il profilo sostanziale una sola transazione economica. Con riferimento all’IVA, il legislatore fiscale ha scelto di porre in essere una finzione giuridica per effetto della quale anche il passaggio interno tra mandante e mandatario viene considerato come una prestazione di servizi con conseguente applicabilità dell’imposta sull’operazione. Secondo l’Amministrazione finanziaria il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quello ricevuto dal mandatario. L’applicazione del principio di totale equiparazione non può, però, determinare effetti distorsivi nell’applicazione del tributo. Ne consegue, quindi, che in presenza di riaddebiti di servizi con IVA indetraibile, il mandatario non deve, in linea generale, sopportare l’onere dell’indetraibilità sull’acquisto di servizi indetraibili, ma è legittimato al trasferimento esclusivamente in capo al mandante dei limiti posti dall’art. 19-bis 1 del DPR 633/72.
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