18 maggio 2016
Estromissione agevolata: chiarimenti FNC e ODCEC Milano
Memory n. 147 del 18.05.2016 a cura di Riccardo Malvestiti
Con l’articolo 1, comma 121, della legge n. 208 del 28.12.2015 (legge di stabilità per il 2016) il legislatore ha reintrodotto la procedura agevolata di estromissione dei beni d’impresa. L’istituto ha ad oggetto i beni immobili strumentali dell’imprenditore individuale e consente di applicare, sulle plusvalenze latenti (fino a concorrenza del valore normale o catastale), un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ed IRAP dell’8%. La procedura, applicabile ai soli imprenditori individuali, deve essere distinta dall’agevolazione sulle assegnazioni/cessioni dei beni d’impresa, che come noto ricomprende nell’ambito di applicazione anche società e professionisti. Con riferimento ai requisiti per l’accesso al regime di estromissione agevolata, si segnala che i beni immobili oggetto dell’estrazione devono essere posseduti al 31.10.2015 e a tale data presentavano il requisito della strumentalità (sia per natura, sia per destinazione). Rimangono, pertanto, esclusi gli immobili merce e patrimoniali. La FNC, con un documento datato 30.04.2016 ha fornito una check list per verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per applicare il regime agevolato, con cui sono forniti numerosi particolari applicativi dell’agevolazione. Viene specificato, ad esempio, che le imprese che hanno iniziato l’attività dal 01.11.2015 o l’hanno cessata al 31.12.2015 non possono accedere all’agevolazione, così come l’imprenditore individuale che ha concesso l’unica azienda in affitto o in usufrutto prima del 01.01.2016. Tra i soggetti ammessi, invece, evidenziamo i) gli imprenditori individuali in stato di liquidazione; ii) l’erede dell’imprenditore deceduto; iii) gli imprenditori che applicano il regime di vantaggio.
Categorie:Agevolazioni Fiscali
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