16 marzo 2011
I depositi Iva
Memory n. 121 del 16.03.2011 a cura di Giovanni Zangrilli
I depositi IVA sono entrati a pieno titolo nel nostro ordinamento con l’art. 1 della legge n.28 del 18 febbraio 1997, che ha introdotto l’art. 50 bis del D.L. n.331/93, in recepimento della Direttiva 95/7/CE, modificativa dell’art. 16 della VI Direttiva n. 77/388/CE. La loro regolamentazione legislativa si è poi conclusa con l’emanazione del DM 20 ottobre 1997, n. 419, che ha definito le relative modalità pratico-operative (quali il rilascio dell’autorizzazione per la loro gestione, l’individuazione dei documenti e della contabilità da istituire, l’introduzione e l’estrazione dei beni, l’operatività dei controlli ). I depositi IVA erano, per il vero, già stati introdotti nel nostro ordinamento con il D.L n.331 del. 30 agosto 1993,convertito con modificazione nella legge 427/93, il cui art. 50, co. 8, prevedeva l’istituzione e la gestione di depositi non doganali autorizzati per la custodia di beni nazionali e comunitari. Secondo tale previsione legislativa, l’istituzione dei depositi IVA avrebbe comportato la possibilità di effettuare senza applicazione d’imposta: le cessioni e gli acquisiti intracomunitari di beni; le cessioni e le prestazioni di servizi relativi ai beni in essi giacenti. La concreta applicazione di tale disposizione era però stata rinviata all’emanazione di un decreto ministeriale di attuazione e, a tale proposito, il Ministero delle finanze in data 5 ottobre 1995 aveva diramato un comunicato stampa e reso noto il testo del decreto 20 settembre 1995, col quale veniva approvata la regolamentazione e la disciplina dei depositi non doganali. Nel frattempo, però, la direttiva n.95/7/CE aveva apportato significative modifiche nel settore e il suddetto decreto non aveva mai trovato pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La legge 28/97 ha abrogato il vecchio comma 8, dell’art. 50, mai entrato in vigore, e disciplinato in modo definitivo la materia.
Categorie:Adempimenti – Iva
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