23 maggio 2018
Il punto sulle modalità di iscrizione, cancellazione e revoca dall’archivio VIES
Memory n. 147 del 23.05.2018 a cura di Omar Rigamonti
Il VIES (VAT Information Exchange System) è un sistema di scambio automatico di informazioni fra le amministrazioni finanziarie degli Stati membri UE, istituito ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 7.10.2003 n. 1798 (ora confluito nell'art. 17 par. 1 lett. a) del Reg. UE 904/2010). Esso consente: i) alle Amministrazioni finanziarie il monitoraggio delle operazioni intracomunitarie e dei soggetti che le eseguono; ii) agli operatori di verificare il numero identificativo IVA delle controparti comunitarie. Infatti, i soggetti che effettuano scambi commerciali in ambito comunitario sono tenuti a richiedere: i) l'attribuzione di un codice IVA alle amministrazioni nazionali; ii) l'inserimento di tale codice nella banca dati VIES. I soggetti interessati dall'obbligo in argomento devono manifestare l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie: i) nel modello AA7 o AA9 (compilando l'apposito campo del quadro I), in caso di inizio attività, indicando altresì il volume delle operazioni presunte (gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta devono selezionare anche la casella "C" del quadro A del modello AA7); ii) mediante le funzioni rese disponibili nei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (direttamente o tramite intermediari incaricati), laddove siano già titolari di partita IVA, nonché nel caso di soggetti non residenti. Secondo la prassi nazionale (circ. 39/E/2011 e ris. 42/E/2012), l'assenza del numero identificativo IVA del cessionario o committente dall'archivio VIES determinerebbe il venir meno della possibilità di applicare il regime di non imponibilità IVA all'operazione intracomunitaria, in quanto, in mancanza di esso, non risulterebbe attestata la soggettività passiva della controparte. Tuttavia, nell'ambito della giurisprudenza comunitaria (da ultimo, Corte di Giustizia UE 7.2.2017, causa C-21/16), è stato più volte affermato che l'iscrizione all'archivio VIES da parte dell'acquirente costituisce requisito formale ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, per cui, in presenza delle condizioni sostanziali, la mancata inclusione nel VIES non determina, di per sé, il disconoscimento del regime di non imponibilità IVA per le operazioni in argomento.
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