25 maggio 2017

La vendita di prodotti agricoli acquistati da terzi

Memory n. 161 del 25.05.2017 a cura di Omar Rigamonti

La disciplina della vendita diretta agricola è definita dall’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 modificato: i) dall'art. 2-quinquies del d.l.10 gennaio 2006, n. 2 (convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81); ii) dall'art. 27 del D.L. .9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35); iii) dall’art. 30-bis, comma 1, lett. a), DL 21.6.2013 n. 69 (conv. dalla L. 9.8.2013 n. 98). La disciplina della vendita diretta agricola è definita dall’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 modificato: i) dall'art. 2-quinquies del DL 10 gennaio 2006, n. 2 (convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81); ii) dall'art. 27 del D.L. .9 febbraio 2012, n. 5 (convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35). La citata disposizione prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese (camera di commercio), possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio dello Stato, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità. Con la recente risoluzione n.169670 dell’8 maggio 2017, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito taluni chiarimenti sulla legittimità dell’attività svolta da un piccolo imprenditore agricolo, iscritto nella sezione speciale in Camera di commercio, che opera su area pubblica, il quale vende soprattutto prodotti acquistati presso terzi, nello specifico presso il mercato ortofrutticolo, per poi rivenderli in forma itinerante o presso i posteggi dei mercati settimanali, rappresentando, pertanto, i propri prodotti la minor parte delle vendite sotto il profilo quantitativo. Sul punto, il Ministero ha rilevato che dalla normativa attualmente in vigore, risulta espressamente che i produttori agricoli sono legittimati a vendere, anche prodotti non provenienti dai propri fondi (ivi compresi i prodotti trasformati presso altre aziende agricole, ma anche quelli che risultano oggetto di un ciclo industriale di trasformazione), purché in misura non prevalente e comunque entro i limiti fissati dalle suddette disposizioni. In particolare, il requisito della prevalenza deve essere verificato dal rapporto esistente tra il fatturato agricolo rispetto alla commercializzazione di prodotti acquistati presso terzi. Infatti, se l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente è superiore ad euro 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a 4.000.000 euro per le società, si applicano le disposizioni decreto legislativo n. 114 del 1998 che disciplinano l’attività di commercio al dettaglio. Conseguentemente, i produttori agricoli possono legittimamente vendere anche prodotti non provenienti dai propri fondi, nel rispetto però di un certo limite di ricavi, oltre il quale scatterebbe il passaggio ad attività di commercio al dettaglio con la conseguente applicabilità delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 114 del 1998.
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