8 marzo 2012

Sostituti d’imposta TFR e contributo di solidarietà: adempimenti da rifare

Memory n. 99 del 08.03.2012 a cura di Mauro Muraca

I sostituti d’imposta che nel 2011 hanno erogato Tfr e altre indennità di fine rapporto superiore ad un milione di Euro ovvero, hanno effettuato il calcolo del contributo di solidarietà dovranno emettere o riemettere il CUD sulla base delle precisazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate (C.M. n. 3/E e n. 4/E del 2012) aventi ad oggetto, appunto: i) l'articolo 24, comma 31, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha previsto l’applicazione della tassazione ordinaria, in luogo della tassazione separata, alla quota delle indennità e dei compensi legati alla cessazione di un rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa, erogati in denaro o in natura, che eccede l’importo di un milione di euro ( circolare n. 3/E del 28 febbraio 2012); ii) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha introdotto, a decorrere dal 2011 e fino al 2013, a carico dei contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 300.000 euro lordi annui, un contributo di solidarietà del 3 per cento, da applicarsi sulla parte eccedente il predetto importo ( circolare n. 4/E del 28 febbraio 2012). Quanto al primo punto, è stato precisato che le maggiori imposte versate come tassazione separata debbano essere considerate un'anticipazione della tassazione ordinaria dovuta e, poiché la circolare è stata diffusa in coincidenza della scadenza della consegna dei CUD, i sostituti d'imposta che hanno rispettato tale termine dovranno riemettere un nuovo certificato, uniformato alle prescrizioni diffuse. Quanto al secondo punto, invece, entro il 28 febbraio 2012, i sostituti d'imposta che hanno effettuato il calcolo del contributo di solidarietà avrebbero dovuto trattenere lo stesso sul reddito del 2011 del sostituito ovvero, qualora le istruzioni ufficiali avessero determinato la necessità di apportare variazioni ai calcoli già eseguiti, riaprire il conguaglio già effettuato in precedenza (nel mese di dicembre 2011 o gennaio 2012) per integrare quanto già trattenuto. In ogni caso, il versamento del contributo in parola dovrà essere effettuato entro il prossimo 16 marzo 2012.
Categorie:Adempimenti
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