7 novembre 2016

Ammissione al concordato preventivo e proposte concorrenti dei creditori

Daily news n. 196 del 07.11.2016 a cura di Michele Bana

L’apertura della procedura comporta, per il debitore, l’obbligo di costituzione del deposito giudiziale, entro 15 giorni: l’omissione di questo adempimento costituisce una causa di revoca del concordato preventivo e, nel caso di stato di insolvenza, della successiva dichiarazione di fallimento. Diversamente, qualora tale incombente finanziario sia regolarmente assolto, se la proposta dell’imprenditore in stato di crisi non assicura il pagamento dei creditori almeno nella misura del 40% – ridotta al 30% nell’ipotesi del concordato preventivo con continuità aziendale – i creditori rappresentanti almeno il 10% delle passività possono formulare proposte concorrenti. In tale circostanza, il commissario giudiziale è tenuto a redigere un’apposita relazione integrativa, al fine di consentire ai creditori di esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto sulle diverse proposte di concordato preventivo.
Categorie:Procedure Concorsuali
Le prossime Videoconferenze
CFP: 2
Videoconferenza: accordo 3
14 settembre 2026
Diretta: 9.00 - 11.00
Videoconferenza - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE SU ENTI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
€ 90,00

+ IVA

 /anno
CFP: 3
Videoconferenza: firma contratto
15 settembre 2026
Diretta: 9.30 - 12.30
Videoconferenza - IL DOTTORE COMMERCIALISTA E L'ESPERTO CONTABILE QUALE CONSULENTE ECONOMICO DEL NUOVO PROFESSIONISTA SPORTIVO
€ 120,00

+ IVA

 /anno
CFP: 3
Videoconferenza: accordo 3
21 settembre 2026
Diretta: 14.30 - 17.30
Videoconferenza - FISCALITA' E CONTABILITA' DEL CONTRATTO DI RETE
€ 120,00

+ IVA

 /anno