12 luglio 2011

Asseverazione, certificazione tributaria e attestazione

Daily news N. 209 del 12.07.2011 a cura di Flavio Toscano

Gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni possono rilasciare il visto (semplice) di conformità e l'asseverazione ai fini dell'applicazione degli studi di settore. I professionisti abilitati rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto (semplice) di conformità e l'asseverazione ai fini dell'applicazione degli studi di settore solo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte. Non è consentito rilasciare il visto (semplice) di conformità e l'asseverazione ai fini dell'applicazione degli studi di settore sulle dichiarazioni predisposte direttamente dai clienti dei soggetti abilitati. Inoltre, il visto di conformità può essere rilasciato solo se le scritture contabili sono state tenute dai professionisti abilitati alla trasmissione telematica, oppure anche dai contribuenti ma sotto il controllo e la responsabilità dei professionisti stessi. Sono abilitati, invece, all'apposizione del visto pesante i revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni. Sono destinatari del visto pesante contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione. La certificazione tributaria può essere rilasciata a condizione che: i certificatori abbiano tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cui si riferisce la certificazione; nei confronti del medesimo contribuente siano stati altresì rilasciati il visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), e, qualora siano applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore, l'asseverazione di cui alla lettera b) dello stesso comma 1 dell'articolo 35; il soggetto incaricato abbia accertato l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali ed eseguito gli adempimenti, i controlli e le attività indicati annualmente con decreto del Ministro delle finanze.
Categorie:Studi di Settore
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