28 febbraio 2011

Black List: analisi “soft” di Assonime alla circolare 2/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate

Daily news N. 59 del 28.02.2011 a cura di Antonella Gemelli

Assonime, con la circolare n. 5 del 24.02.2011, interviene nuovamente in materia di Black List commentando e riepilogando i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 2/E/2011. Poche le osservazioni fornite da Assonime, se non qualche precisazione circa le operazioni delle stabili organizzazioni di soggetti nazionali con controparti localizzate in paradisi fiscali. Assonime sostiene (come del resto tutta la dottrina prevalente) una posizione contraria rispetto a quella dell’Agenzia che con la circolare n.53/E/2010 e la risoluzione n. 121 del 29 novembre 2010 ha sostenuto che le operazioni intercorse tra un soggetto passivo nazionale nei confronti di una stabile organizzazione di un operatore economico stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata istituita in un territorio non black list, devono essere indicate nella comunicazione, in base al principio sostanziale secondo cui la stabile organizzazione costituisce un’articolazione della casa madre e non un soggetto distinto dalla medesima. Per Assonime l’orientamento dell’Agenzia non risulta in linea con il tenore dell’art. 1 del decreto-legge n. 40 del 2010 che, nell’individuare i soggetti obbligati alla trasmissione della comunicazione di cui si tratta, stabilisce espressamente che essa deve essere inviata dai “soggetti passivi all’imposta sul valore aggiunto”, e lo stesso principio è ribadito dall’art. 1, comma 1, del decreto 30 marzo 2010. La stabile organizzazione istituita in territorio estero diventa in tale territorio un soggetto passivo autonomo e non può più qualificarsi un soggetto passivo ai fini dell’IVA italiana. Assonime ricorda, infine, che secondo quanto chiarito nella circolare Ministeriale n.2/E/2011 sussiste l’obbligo di segnalazione solo per le prestazioni di servizi territorialmente rilevanti all’estero, mentre gli eventuali acquisti o le eventuali cessioni di beni effettuati dalla stabile organizzazione e territorialmente rilevanti all’estero in base all’art. 7-bis del DPR 633/72 non sono soggetti a monitoraggio, trattandosi di operazioni per le quali non vige l’obbligo di registrazione ai fini IVA. Per le prestazioni di servizi, si ricorda, che è stata prevista in via legislativa una deroga espressa.
Categorie:Adempimenti  –  Legge Comunitaria - Intrastat - Territorialità  –  Modelli fiscali e dichiarativi
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