22 giugno 2021

Cessione dei crediti per detrazioni edilizie: in chiaro il trattamento impositivo ai fini Iva e imposta di registro

Daily news n. 108 del 22.06.2021 a cura di Sandro Cerato

Nella risposta all’interpello n. 369 del 24.5.2021, è stato esaminato il trattamento IVA e imposta di registro da riservare alla cessione dei crediti d'imposta riferiti alle detrazioni edilizie (ecobonus e sismabonus). Al riguardo, è stato precisato che, ai fini Iva, la cessione dei crediti in parola deve essere qualificata come prestazione di servizi a carattere finanziario, con conseguente applicazione del regime di esenzione, a norma dell'art. 10 co. 1 n. 1 del DPR 633/72. Per quanto concerne, invece, l'imposta di registro, è stato chiarito che la cessione del credito d'imposta è esclusa dall'obbligo di registrazione a norma dell'art. 5 della Tabella, allegata al DPR 131/86, in base al quale non sono soggetti all'obbligo di registrazione tutti gli "atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute". L'esonero dall'obbligo di registrazione non riguarda solo le scritture private non autenticate, ma opera, a norma del combinato disposto dell'art. 7 del DPR 131/86 e dell'art. 5 della Tabella allegata al medesimo DPR, anche ove la cessione del credito d'imposta è stipulata in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata. In caso di registrazione volontaria, l'imposta è dovuta in misura fissa (art. 7 DPR 131/86).
Categorie:Crediti d'imposta
Le prossime Videoconferenze
CFP: 3
Videoconferenza: Privacy
10 settembre 2025
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA
CFP: 3
Videoconferenza: grafici-analisi-bilanci 4
11 settembre 2025
Diretta: 9.00 - 12.00
€ 90,00
+ IVA
CFP: 3
Videoconferenza: accordo 3
15 settembre 2025
Diretta: 9.30 - 12.30
€ 90,00
+ IVA