21 marzo 2012
D.L. Semplificazioni fiscali: le nuove regole per gli accertamenti da studi di settore
Daily news N. 86 del 21.03.2012 a cura di Gianfranco Antico
È massima l’attenzione del legislatore sugli studi di settore. Dopo le modifiche apportate dal cd. DL. Salva Italia, tocca al D.L. Semplificazioni – n. 16, del 2 marzo 2012, in G.U.n.52, di pari data - apportare nuove modifiche. Con l’articolo 5, comma 1 è stata prevista la possibilità di pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012, invece che entro il 31 marzo, eventuali integrazioni agli studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2011, al fine di tenere compiutamente conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, o per aggiornare o istituire indicatori di coerenza economica o di normalità economica. Il breve prolungamento del termine si è reso necessario per consentire la messa a punto degli indicatori di coerenza ai fini della applicazione del nuovo regime premiale introdotto dall’art. 10, commi 9 e 10, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Con l’articolo 8, comma 4 è stato modificato l’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 nella parte che prevede l’utilizzabilità dell’accertamento induttivo nei casi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o la presentazione dello stesso con dati omessi o infedeli, nonché per l’indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti. La disposizione è finalizzata a contrastare sempre più efficacemente la compilazione non corretta della modulistica degli studi di settore. In particolare, il comma 4 stabilisce che l’Agenzia delle Entrate possa determinare il reddito d’impresa e di lavoro autonomo sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, potendo prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione concordanza. La disposizione si applica in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al quindici per cento, o comunque ad euro cinquantamila, tra i ricavi o compensi stimati applicando gli studi di settore sulla base dei dati corretti e quelli stimati sulla base dei dati indicati in dichiarazione. Il comma 5 del medesimo articolo 8 prevede l’applicabilità della suddetta modifica normativa agli accertamenti notificati a partire dalla data di entrata in vigore delle stesse mentre la previgente formulazione della lettera d-ter del secondo comma dell’articolo 39 del DPR n. 600 del 1973 resta applicabile agli accertamenti notificati in precedenza. Facciamo il punto della situazione, alla luce anche delle indicazioni offerte dalla C.M.n.8 del 16 marzo 2012, che comunque non si occupano di tale ultimo intervento normativo.
Categorie:DL Semplificazioni – Studi di Settore
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