14 dicembre 2010
I Fringe benefits
Alessandro Borghese
Daily news N. 350
I fringe benefit sono particolari “compensi” che figurano in busta paga al solo fine di essere tassati essendo il loro valore intrinseco già usufruito dal dipendente o dal collaboratore come utilizzo di un bene o servizio o la soddisfazione di un bisogno economico. Con il termine “fringe benefits” si intendono, quindi, delle forme di remunerazione complementari alla retribuzione principale, riconosciute dall’azienda al dipendente o all’amministratore allo scopo di integrarne la normale retribuzione incentivandolo ad una maggiore produttività. Di fatto si tratta di tutta una serie di emolumenti retributivi che vengono esposti nella busta paga dei lavoratori dipendenti o dei collaboratori a progetto e che hanno una caratteristica comune: quella di non essere immediatamente determinabili in moneta in quanto si riferiscono a speciali trattamenti cosiddetti “in natura”' di cui gode il dipendente o il collaboratore nell'ambito del rapporto di lavoro che lo lega ad un datore di lavoro. Le categorie principali di fringe benefit in busta paga sono: l'auto aziendale, il telefono cellulare, i buoni mensa, l'alloggio e le polizze assicurative vita. Esistono anche altre forme di fringe benefit come l'offerta di azioni ai dipendenti, le cessioni di prodotti aziendali a particolari condizioni di favore, il prestito personale ai dipendenti a tassi inferiori a quelli di mercato, ecc. In generale, ogni qual volta un dipendente o un collaboratore utilizza un bene o servizio specifico oppure usufruisce della soddisfazione di un bisogno in costanza di rapporto di lavoro, allora si tratta di un fringe benefit. Poichè il fringe benefit deve comunque figurare in busta paga, si pone il problema della determinazione del suo valore, che rappresenta sempre un valore convenzionale o di riferimento, trattandosi di trattamento “in natura”. Il calcolo del fringe benefit viene fatto secondo diverse modalità, le principali sono: la predeterminazione normativa di valori di riferimento, come nel caso della percentuale da applicare alle tariffe chilometriche Aci e della determinazione della fascia annua di percorrenza, oppure in base al cosiddetto “valore normale”. Secondo l'articolo 3 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati e in mancanza nel tempo e nel luogo più prossimi. Ai sensi dell’art. 51, comma 3, DPR n. 917/1986, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati non concorre a formare il reddito del dipendente fino all’importo complessivo nel periodo d’imposta di € 258,23. Al superamento di tale limite, diventa imponibile l’intero importo.
Categorie:Bilancio – Contabilità
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