24 maggio 2011
Il credito per le imposte pagate all’estero
Daily news N. 154 del 24.05.2011 a cura di Ennio Vial e Vita Pozzi
Le regole generali, in materia di imposte sui redditi, stabiliscono che sono soggetti passivi d’imposta sia i soggetti residenti sia quelli non residenti. Ciò che differenzia l’imposizione dei soggetti residenti da quella dei non residenti è la modalità di determinazione del reddito imponibile. In particolare, i soggetti residenti assoggettano ad imposizione i redditi ovunque prodotti sulla base del c.d. worldwide principle (art.3 del T.U.I.R.), mentre i non residenti sono tassati limitatamente ai redditi prodotti nel territorio dello Stato. L'applicazione del worldwide principle, ossia della tassazione su base mondiale, può determinare l’emersione di fenomeni di doppia imposizione in quanto il reddito prodotto all’estero potrebbe essere tassato sia nel paese estero sia nello stato di residenza del soggetto. Per evitare tali fenomeni il legislatore ha concepito due metodi di eliminazione della doppia imposizione internazionale ed, in particolare, il metodo dell’esenzione e il metodo del credito d’imposta. Sulla base del metodo dell’esenzione, i redditi prodotti all’estero non sono tassati nello Stato di residenza. Al contrario, con il metodo del credito d’imposta, il soggetto residente deve tassare tutti i redditi percepiti nel periodo d’imposta, compresi quelli di provenienza estera, salvo poi beneficiare di un credito d’imposta per le imposte già pagate all’estero. Le norme italiane prevedono, per le imposte pagate all’estero in via definitiva, lo strumento del credito d’imposta (art. 165 del T.U.I.R.); l’applicazione di tale metodo per i redditi prodotti all’estero consente, in estrema sintesi, che l’imposta assolta all’estero per i redditi ivi prodotti, possa essere portata in detrazione dall’imposta netta dovuta in Italia e risultante dalla dichiarazione dei redditi. La disposizione si applica indistintamente a tutti i soggetti sia IRPEF sia IRES, fatte salve le particolarità specificamente ivi previste per i soli soggetti titolari di reddito d'impresa.
Categorie:Irpef – Unico e 730
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