17 giugno 2010
Il distacco del personale nella base imponibile Irap
Michele Bana
Daily news N. 178
L’originaria previsione normativa, fondata sul principio di neutralità – ai fini del tributo regionale – delle somme ricevute dal distaccante e di quelle erogate dal distaccatario, è stata abrogata, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Tale criterio di irrilevanza, in sede di determinazione del valore della produzione netta, mantiene comunque inalterata la propria efficacia, come, peraltro, chiarito dal consolidato orientamentodell’Agenzia delle Entrate. Con l’effetto che il contribuente, in occasione della compilazione del Modello Irap 2010, è tenuto ad operare le opportune variazioni in aumento o diminuzione, a seconda della propria qualità di distaccatario o distaccante, tendendo altresì conto della peculiarità della fattispecie in occasione dell’individuazione delle deduzioni di cui all’art. 11 D.Lgs. n. 446/1997.
Categorie:Irap – Unico e 730
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