21 giugno 2013
Il ruolo del collegio sindacale in caso di inerzia degli amministratori nel fronteggiare la crisi d’impresa
Daily news N. 181 del 21.06.2013 a cura di Edoardo Martini
L’attuale assetto normativo sulla crisi di impresa - anche a seguito delle recenti modifiche intervenute sulla legge fallimentare - evidenzia diverse criticità soprattutto con riferimento al ruolo del collegio sindacale. A colmare tale lacuna è intervenuto il CNDCEC, il quale ha individuato alcuni principi di comportamento (Norme di comportamento CNDCEC dicembre 2011) che possono essere di ausilio all'attività del collegio sindacale, soprattutto in un’ottica di prevenzione e di emersione tempestiva della crisi d’impresa. Secondo la predetta norma di comportamento, qualora il collegio sindacale, nello svolgimento delle sue funzioni rilevi la sussistenza di elementi idonei a compromettere la continuità aziendale, questo è tenuto a: i) darne tempestiva informazione all’organo amministrativo; ii) sollecitare l'organo di amministrazione affinché intervenga ricorrendo, se del caso, anche a uno degli istituti di composizione negoziale della crisi di impresa previsti nella legge fallimentare ( piano attestato di risanamento, concordato preventivo e accordo di ristrutturazione dei debiti). In caso di inerzia dell'organo di amministrazione, ovvero qualora il collegio sindacale ritenga inadeguate le misure adottate ai fini della risoluzione della crisi di impresa, l'organo di controllo può, ricorrendo i presupposti previsti dalla legge, convocare l'assemblea per informarla dello stato di crisi e del comportamento degli amministratori. Permane, infine, in presenza di cause di scioglimento della società e, in caso di inerzia dell'organo amministrativo, il potere del collegio sindacale di presentare istanza al tribunale ex art. 2409 c.c.
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