7 marzo 2017
Il trasferimento del plafond nell’ambito delle operazioni straordinarie
Daily news n. 39 del 07.03.2017 a cura di Franca Recenti
Diverse operazioni straordinarie d’impresa vedono coinvolti i c.d. “esportatori abituali”, ovvero soggetti che, in virtù del volume elevato di operazioni con l’estero (superiore al 10% del volume d’affari), hanno titolo a richiedere ai propri fornitori di ricevere fatture senza addebito dell’IVA, nel limite del c.d. plafond, pari in prima istanza all’ammontare delle operazioni con l’estero registrato nell’annualità precedente, o nei dodici mesi precedenti. Il DPR 633/72 disciplina espressamente il solo caso di affitto d’azienda mentre la disciplina di tutte le altre ipotesi di trasferimento d’azienda deve essere ricercati nei principi elaborati dall’Amministrazione Finanziaria coerentemente con la legislazione prevista nell’affitto d’azienda. Nello specifico, all’atto di tali operazioni straordinarie, si verifica il passaggio di questa qualifica (e del conseguente plafond utilizzabile) se e nella misura in cui passano in capo all’avente causa le attività che fanno sì che il dante causa l’avesse acquisita. Ciò è naturale in operazioni quali la fusione, che determina il passaggio totale delle posizioni attive e passive delle società partecipanti. Se, invece, l’operazione determina il passaggio solo parziale di tali posizioni, ai fini dell’efficacia del trasferimento del plafond è necessario che le posizioni attive e passive connesse all’attività verso l’estero siano state trasferite al cessionario.
Categorie:Operazioni straordinarie
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