26 maggio 2011
L’annullamento degli atti dell’amministrazione: l’autotutela
Daily news N. 157 del 26.05.2011 a cura di Fabio Carrirolo
Sotto il profilo normativo, guardando in particolare all’amministrazione finanziaria, l’autotutela è stata espressamente disciplinata dall’art. 68, co. 1, D.P.R. 27.3.1992, n. 287, e quindi dall’art. 2-quater, D.L. 30.9.1994, n. 564, convertito dalla L. 30.11.1994, n. 656. In attuazione di tale ultimo atto normativo, è stato quindi emanato il D.M. 11.11.1997, n. 37. L’art. 27 della L. 18.2.1999, n. 28 ha infine aggiunto all’art. 2-quater tre ulteriori commi, prevedendo in particolare - al co. 1-bis – il potere di sospendere gli effetti dell’atto che appaia illegittimo o infondato. Il potere di disporre l’archiviazione di un’attività istruttoria prima che essa si traduca in un formale atto di accertamento è, evidentemente, espressione dei poteri che presiedono, in generale, all’esercizio di accessi, ispezioni, verifiche e delle altre attività investigative. In ogni caso, se l’amministrazione torna sui propri passi riformulando, revocando o riformando i propri atti – anche sub - procedimentali, come il processo verbale di constatazione -, essa deve produrre una adeguata motivazione, in grado di dare atto delle ragioni che, nel caso specifico, hanno indotto a una diversa determinazione.
Categorie:Accertamento – Contenzioso
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