1 agosto 2013

L’applicabilità degli studi di settore deve essere dimostrata

Daily news N. 228 del 01.08.2013 a cura di Eleonora Orlando

La pronuncia in esame offre validi spunti in merito alla legittimità degli avvisi di accertamento basati sull’applicazione degli studi di settore. È, infatti, obbligo dell’Ufficio motivare con adeguatezza l’avviso di accertamento basato sugli studi di settore, integrando la motivazione dell’atto “con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello “standard” prescelto” ed indicando i motivi per cui non sono state prese in considerazione le obiezioni del contribuente in sede di contraddittorio. Ne consegue che le risultanze degli studi di settore hanno una natura meramente presuntiva e rappresentano esclusivamente un indicatore che evidenzia un possibile comportamento illecito del contribuente. È quanto emerge dalla sentenza della Cassazione n. 14492 del 7 giugno 2013. L’ulteriore principio enunciato dalla sentenza in commento riguarda la fase del contenzioso, nella quale il giudice tributario ha facoltà di valutare l’applicabilità degli “standards” al caso concreto così come dimostrata dall'Ufficio e, allo stesso modo, potrà valutare la prova offerta dal contribuente o la mancata risposta dello stesso all’invito del contraddittorio da parte dell'Ufficio. Pertanto, in seguito ad una valutazione analitica di tali elementi, il giudice tributario, qualora ritenga raggiunta la prova circa l’attendibilità dei redditi dichiarati dal contribuente, sarà obbligato a motivare adeguatamente il proprio convincimento.
Categorie:Giurisprudenza  –  Studi di Settore
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