26 novembre 2018

L’indennità per la cessazione del rapporto di Agenzia

Daily news n. 203 del 26.11.2018 a cura di Michele Bana

L’indennità suppletiva di clientela rappresenta una sorta di “indennizzo forfettario” che il preponente deve corrispondere all’agente, per le provvigioni che lo stesso cesserà di percepire sugli affari conclusi con i clienti dell’impresa mandante. Per quanto riguarda l’ammontare di tale indennità, l’art. 1751, co. 3, c.c. prevede che: i) se il contatto risale a cinque o più anni, l’importo non può superare una cifra equivalente all’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni; ii) se il contratto risale a meno di cinque anni, occorre fare riferimento alla media del periodo di riferimento. A questo proposito, la Cass. 21.6.2017 n. 15375 ha ritenuto comunque corretto riconoscere all’agente, a titolo di tale indennità, solo il 50% della media annuale delle provvigioni percepite in ragione del tendenziale decremento delle provvigioni liquidate nel corso degli ultimi tre anni. L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia è esclusa ai fini IVA – ai sensi dell’art. 2, co. 3, lett. a), D.P.R. 633/1972, vista la natura risarcitoria dell’indennizzo – e rappresenta per il preponente un costo deducibile per competenza e per l’agente un reddito imponibile per cassa, fatta eccezione per gli agenti costituti sotto la forma di società di capitali.
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