21 dicembre 2010
L’opzione per l’Iva di gruppo e il nuovo modello Iva 26
Daily news N. 358 del 21.12.2010 a cura di Antonella Gemelli e Leonardo Pietrobon
I gruppi societari in possesso di determinati requisiti possono optare per l’applicazione della disciplina prevista dall’articolo 73, comma 3 del DPR n. 633/1972 e dal D.M. 13 dicembre 1979 che consente di compensare, nell’ambito del gruppo i crediti e i debiti Iva risultanti dalle liquidazioni periodiche e dal conguaglio di fine anno delle società che lo costituiscono. In particolare, con l’adesione a tale procedura, i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno vengono effettuati dall’ente o società controllante, che determina l’imposta a debito o a credito del gruppo, calcolando la somma algebrica dei debiti e dei crediti emergenti dalle liquidazioni di tutte le società partecipanti e dalle stesse trasferiti al gruppo. Per avvalersi del regime, l'opzione è effettuabile solo ed esclusivamente attraverso apposita dichiarazione. La dichiarazione per l'Iva di gruppo va necessariamente espressa, non potendo la scelta essere implicitamente manifestata mediante un comportamento "concludente" (principio contenuto nella sentenza n.17707/2009 della Corte di Cassazione). L’opzione deve essere effettuata tramite il modello Iva 26 che deve essere presentato entro il termine per l'effettuazione della liquidazione relativa al mese di gennaio (quindi, entro il 16 febbraio). Dal 2011, peraltro, il Modello potrà essere presentato esclusivamente per via telematica consentendo di evitare l'invio delle copie ai singoli uffici competenti per le società controllate se diversi da quello della controllante. La dichiarazione ha effetto solo relativamente all'anno per la quale è presentata e non è revocabile e, pertanto, l'opzione per la liquidazione Iva di gruppo deve essere rinnovata annualmente dalla controllante che decide di avvalersene. L'omessa o tardiva presentazione del modello comporta l'illegittimità delle compensazioni effettuate, con la conseguenza che gli uffici competenti dovranno rideterminare l'Iva dovuta dalle società che hanno compensato illegittimamente i propri debiti con i crediti di altre società del gruppo (risoluzione 69/1997).
Categorie:Iva – Modelli fiscali e dichiarativi
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