11 aprile 2013
La compensazione tributaria nelle procedure concorsuali
Daily news N. 110 del 11.04.2013 a cura di Michele Bana
La sussistenza, in capo al soggetto dichiarato fallito, di debiti iscritti a ruolo non impedisce al curatore la compensazione dei crediti tributari sorti nel corso della procedura con debiti erariali emersi durante il medesimo periodo: la posizione fiscale del fallito deve, quindi, essere considerata separatamente rispetto alla massa fallimentare (C.M. n. 13/E/2011). Tale principio, secondo l’orientamento dell’IRDCEC (Circolare n. 23/IR), è ritenuto applicabile anche al concordato preventivo, sebbene i due istituti presentino sostanziali differenze, rilevanti ai fini dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al fallimento.
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