14 maggio 2013
La domanda di concordato in bianco: le indicazioni dei notai
Daily news N. 141 del 14.05.2013 a cura di Edoardo Martini
Una delle modifiche più interessanti apportate alla Legge fallimentare concerne la possibilità di anticipazione della crisi delle imprese commerciali fallibili, le quali possono, dall’11 settembre 2012 (data di entrata in vigore delle modifiche della legge fallimentare) depositare una semplice domanda per la “prenotazione del concordato preventivo” e presentare, in una fase successiva, la documentazione prevista (c.d. domanda di concordato in bianco o con riserva). In particolare, l’imprenditore in stato di crisi può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato – unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi – riservandosi di presentare la proposta, il piano e la documentazione richiesta, entro un termine fissato dal giudice, compreso tra 60 e 120 giorni prorogabile per un periodo non superiore a 60 giorni, in presenza di giustificati motivi. Il Consiglio nazionale del Notariato (Studio d’impresa n. 100 pubblicato nello scorso mese di aprile) si è espresso sul tema della “Domanda di concordato in bianco” precisando, tra l’altro, che: i) nella presentazione della domanda deve intervenire il notaio, chiamato a redigere e depositare il verbale attestante l’avvenuta deliberazione della domanda di concordato (cfr. Trib. Modena 28.11.2012); ii) l’iscrizione della delibera dell’organo amministrativo o dell’assemblea da parte del notaio e l’iscrizione della domanda da parte del cancelliere non rappresenta, per le finalità che si prefiggono, una “inutile” duplicazione; iii) la richiesta di scioglimento dei rapporti in corso è legittima solo dopo che siano stati depositati la proposta ed il piano definitivi.
Categorie:Procedure Concorsuali
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